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04 · ACCERTAMENTI TECNICI

Bandiera estera · Art. 26-ter

Accertamenti per unità da diporto fino a 24 metri con bandiera estera, di proprietà di cittadini italiani residenti in Italia o persone giuridiche con sede legale in Italia, che navigano o stazionano negli ambiti marittimi e nelle acque interne italiani previsti dall’art. 26-ter.

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Bandiera franceseBandiera marittima civile polacca

La bandiera è il punto di partenza: documenti e situazione dell’unità determinano il percorso.

Facsimile di attestazione dello stato dell’unità ai sensi dell’art. 26-ter
Attestazione dello stato dell’unità · Facsimile
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Quando è richiesta la visita

Se lo Stato di bandiera non prevede una certificazione di idoneità alla navigazione, la norma prevede l’accertamento presso un organismo tecnico notificato. L’attestazione è rilasciata dall’organismo, non dal singolo ispettore.

Modalità degli accertamenti

Gli accertamenti vengono eseguiti secondo la Circolare MIT prot. 11265 del 18 giugno 2026 e le procedure dell’organismo notificato. La visita in acqua esamina carenze manutentive che possono compromettere la sicurezza della navigazione e l’ambiente marino. L’attestazione non sostituisce i documenti richiesti dallo Stato di bandiera.

Quadro normativo

L’art. 26-ter è stato introdotto nel Codice della nautica da diporto dalla legge 7 maggio 2026, n. 70. Il D.L. 7 agosto 2026, n. 144 ha fissato al 31 ottobre 2026 l’entrata in vigore delle relative disposizioni. Riferimenti aggiornati al 6 settembre 2026.

Assistenza operativa

Il servizio comprende l’esame preliminare dei documenti, la preparazione della visita, gli accertamenti tecnici a bordo e la trasmissione degli esiti a UDICER/NAUTITEST per il rilascio dell’attestazione.

Riferimenti ufficiali

Quadro aggiornato al 6 settembre 2026.

  1. 1. Art. 26-ter del D.Lgs. 171/2005 — testo qui sotto
  2. 2. Circolare MIT prot. 11265 del 18 giugno 2026
  3. 3. Decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144
Art. 26-ter · Testo richiamato dalla circolare MIT
Le unità da diporto fino a 24 metri di bandiera estera che navigano o stazionano nelle acque interne, nel mare territoriale e nella zona di protezione ecologica italiani, di proprietà di cittadini italiani o persone giuridiche aventi, rispettivamente, residenza o sede legale in Italia, debbano dimostrare l’idoneità alla navigabilità dell’unità mediante le certificazioni previste dalle norme dello Stato di bandiera ovvero, qualora dette norme non prevedano certificazioni, sottoporre l’imbarcazione a visita presso un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, che ne rilascia attestazione, onde verificare se lo stato dell’unità presenta potenziali rischi per l’integrità dell’ambiente marino e la sicurezza della navigazione. L’attestazione ha durata quinquennale.
Fonte: testo riportato nella circolare MIT, pagine 1–2

PRIMA DELL’APPUNTAMENTO

Prepara la barca in cinque passi.

Indicazioni pratiche per organizzare sia una visita di sicurezza sia un accertamento ex art. 26-ter. I controlli previsti dai due servizi restano distinti.

01Raccogli i documenti disponibili

Prepara i documenti di registrazione della bandiera attuale e, se esistono, quelli della precedente, della cancellazione o precedenti certificati di sicurezza. Aggiungi dichiarazione CE, manuale del proprietario, documenti del costruttore e dei motori, perizie recenti, rapporti di alaggio e documentazione di manutenzioni e lavori. Porta quanto disponibile e pertinente alla tua unità: aiuta a ricostruirne la storia tecnica.

02Libera gli accessi ai locali tecnici

Rendi raggiungibili in sicurezza vano motore, sentine, batterie, quadri elettrici, prese a mare e valvole. Se presente, deve essere accessibile anche il vano GPL. Sposta bagagli e materiali che impediscono l’apertura dei passaggi o l’esame degli impianti.

03Rendi riconoscibile l’unità

Verifica che nome e numero di registrazione siano identificabili e che i documenti di bordo siano a disposizione. Individua le targhette dei motori e, ove applicabili, la marcatura CE e la targhetta del costruttore.

04Segnala le modifiche eseguite

Raccogli i documenti degli interventi importanti: sostituzione dei motori, modifiche strutturali, installazione di generatori, impianti GPL o eliche di manovra, modifiche agli impianti elettrico e carburante. Segnala anche gli altri lavori rilevanti effettuati nel tempo.

05Organizza la presenza a bordo

Alla visita deve essere presente il proprietario o un delegato formalmente incaricato, con documenti identificativi e chiavi. Organizza la possibilità di avviare il motore, l’alimentazione elettrica quando necessaria e la disponibilità dell’unità per gli ulteriori controlli richiesti dall’ispettore. La barca deve essere pronta per la prova in mare, la cui esecuzione viene concordata in funzione della visita e delle verifiche previste.

Documenti e preparazione agevolano la visita, ma non sostituiscono gli accertamenti né ne anticipano l’esito.

UN CONFRONTO DIRETTO

Definiamo insieme
il prossimo passo.

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